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Nuove disposizioni in materia di certificazione e autocertificazione

 
Nuove disposizioni in materia di certificazione e autocertificazione

Il Comune comunque continua a rilasciare i certificati ma solo ai cittadini che li devono produrre a soggetti privati, ad esempio banche, imprese, assicurazioni, società sportive ecc.. I certificati emessi devono riportare, a pena di nullità, la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che attivano procedimenti sono quindi obbligati ad acquisire i dati e le informazioni necessarie ai loro procedimenti richiedendoli direttamente agli enti che li detengono o ad accettare le autocertificazioni dei cittadini. Nel caso poi sorgessero fondati dubbi su quanto dichiarato dal cittadino, sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione.


La dichiarazione sostitutiva di certificazione

I cittadini hanno la facoltà di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni, apposite dichiarazioni. La firma dell'interessato non deve essere autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
E' una dichiarazione che riguarda stati, qualità personali e fatti che sono a diretta conoscenza dell'interessato, ad esclusione delle situazioni espressamente previste come dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi, la proprietà di un immobile, ecc. . La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.

 

Altra modulistica su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive

 

E' inoltre abrogata quella disposizione di legge che prevedeva la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che 'le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni alla data di rilascio'.

Resta invece confermata la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni (es. certificato di nascita) mentre, per gli altri certificati (es. di residenza), la validità è di sei mesi dalla data di rilascio. 

 

Accesso ai dati e controlli


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