Accensione anticipata impianti di riscaldamento
In deroga al periodo di accensione previsto dalla normativa nazionale per la zona climatica E, dalle ore 12,00 del giorno 7 ottobre 2016, si autorizza all'accensione facoltativa anticipata degli impianti di riscaldamento, per un limite massimo di 7 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle ore 5,00 alle ore 23,00.
La cittadinanza è invitata a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18° C + 2 ° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20 ° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici. E' inoltre invitata al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.
Ordinanza n. 178/2016 - accensione anticipata impianti di riscaldamento