IMPORTANTE:
Entro il 16 giugno è necessario pagare la prima rata 2022
Saldo: da versare entro il 16 dicembre 2022
A partire dal 1° gennaio 2020 si applica l’Imposta municipale propria (IMU) disciplinata dai commi 738 e seguenti della legge 160/2019. Essa non è più una componente della IUC, bensì un’autonoma imposta. Sul piano sostanziale si è realizzata una fusione tra il vecchio tributo IMU-IUC e la TASI-IUC, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti del contribuente.
Presupposto d’imposta
Lo stesso della precedente IMU, ossia il possesso di immobili, terreni, aree fabbricabili soggetti ad imposizione. Si conferma l’esenzione dal pagamento dell’IMU per l’abitazione principale (purché non di lusso) e delle relative pertinenze (una per categoria catastale C2, C6 e C7). Se la cantina è già compresa nella rendita dell'appartamento (ossia non è accatastata autonomamente), non spetta esenzione per l'eventuale C2 posseduto in aggiunta.
La legge 160, con riferimento ai mesi di possesso, ha precisato che:
“il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente”
Occorre anzi tutto calcolare la base imponibile che avviene come nella vecchia IMU:
a) per i fabbricati iscritti in Catasto moltiplicando la rendita (previamente rivalutata del 5%) per un apposito coefficiente moltiplicatore indicato dalla legge - vedi tabella moltiplicatori
b) per i terreni (qualora non coltivati da imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto) rivalutando il reddito domenicale del 25% e moltiplicando il risultato così ottenuto per 135
c) per le aree fabbricabili: occorre assumere il valore di mercato dell'area calcolato al 1° gennaio di ciascun anno di imposizione. Il Comune non ha determinato i valori medi venali in comune commercio delle aree. Pertanto gli interessati devono rivolgersi ad un tecnico di propria fiducia ed eventualmente farsi rilasciare perizia di stima.
L’imposta da versare si ottiene applicando alla base imponibile (come sopra determinata) l’aliquota specifica che il Comune ha stabilito per l’anno considerato. Si determina prima l’imposta lorda (tenendo conto dei mesi e della percentuale di possesso) e si applica, eventualmente, la riduzione o detrazione di imposta se e quando spettante.
Sono esenti l'immobile (solo se censito in categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7) adibito ad abitazione principale, (oltre ad una pertinenza per ognuna delle categorie C2, C6 e C7) e quelli equiparati all'abitazione principale dalla legge o dal Comune. Sono esclusi dall'esenzione (e quindi devono pagare l'IMU) gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9, che rimangono assoggettati all'imposta, in quanto abitazioni "di lusso".
Si precisa che il trattamento dell'abitazione principale spetta solo nel caso in cui il proprietario sia residente e contemporaneamente dimorante nell'appartamento in oggetto. Se manca anche solo una delle due condizioni l'esenzione non compete.
Terreni
1 - Terreni agricoli, indipendentemente da chi li possieda (non sono richiesti requisiti soggettivi) se posti in fascia montana o pedecollinare
2 - Terreni a conduzione diretta (posseduto e direttamente coltivato da coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale), ovunque situati sul territorio comunale.
Acconto: da versare entro e non oltre il 16 giugno 2022
A termini di legge deve essere versato almeno il 50% dell'imposta calcolata applicando le aliquote, riduzioni o detrazioni in vigore l'anno precedente.
Saldo: da versare entro il 16 dicembre 2022
Entro il 16 dicembre occorre effettuare il ricalcolo ed il pagamento a saldo per l'intero 2022
Il pagamento si effettua utilizzando il modello F24 e arrotondando i decimali per difetto se inferiori o uguali a 49 centesimi, per eccesso se superiori. Non si deve effettuare il versamento se l'imposta è inferiore o uguale a 12,00 euro
a) agevolazioni nella forma di aliquota agevolata (ossia inferiore alla ordinaria, che è pari all'1,06%). Consultare la guida e in tutti i casi in cui ricorrono i requisiti occorre presentare autocertificazione entro il 31 dicembre 2022
b) agevolazioni previste dalla legge, ossia:
* riduzione 50% per inagibilità/inabitabilità o per i fabbricati di interesse storico artistico (comma 747 lettere a e a della legge 160/2019)
* riduzione 50% per l'unico immobile di proprietà concesso in uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come propria abitazione principale e sempre che il contratto sia registrato (comma 747 lettera c) della legge 160/2019 e sempre che il test dia esito positivo
* riduzione 25% per i canoni concordati (per approfondimento si veda la guida 2022)
* una nuova riduzione, prevista in favore dei pensionati residenti all'estero titolari di pensione in convenzione internazionale con l'Italia (per approfondimento consultare la guida)
Con la legge di Bilancio per il 2021 (legge 178/2020 – articolo unico comma 48) si è previsto che:
A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
Per il 2022 la riduzione è stata incrementata al 62,50% dalla legge di Bilancio 2022.
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