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Macellazione suini ad uso familiare

 

L’emanazione del Decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 ha abrogato il Regio Decreto n. 3298 del 1928, per consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali. All’art. 16 ha dettato le nuove disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato, al di fuori di macelli registrati e/o riconosciuti, individuando nelle Regioni la competenza di disciplinare tale pratica.

Pertanto non deve più essere emanata la consuetudinaria Ordinanza Sindacale che regolamentava la macellazione di suini ad uso familiare.

In attesa della formalizzazione del previsto provvedimento di competenza della Regione Emilia-Romagna, per consentire ai Comuni, di competenza dell’AUSL di Bologna, il regolare mantenimento della macellazione e lavorazione di carni suine da parte di privati nell’ambito di
metodi e consumi tradizionali, vengono fornite indicazioni operative per la popolazione.

Linee guida

1. Come consuetudine, il periodo in cui è consentita la macellazione dei suini ad uso familiare decorre dal 15 novembre 2022 al 15 marzo 2023, inoltre al fine di contrastare il commercio delle carni e dei prodotti derivati, è consentita la macellazione ad uso familiare di un numero massimo di suini per campagna di macellazione per famiglia anagrafica non superiore a 4.

2. La comunicazione della macellazione, comprensiva di luogo e data, deve essere effettuata almeno 48 ore prima, da parte del privato cittadino, al fine dell’attivazione della successiva prestazione ispettiva del Servizio Veterinario competente.

3. La comunicazione dovrà essere fornita secondo le indicazioni predisposte nell’allegato 1 alla presente e con le modalità dettagliate di seguito.

4. I diritti sanitari relativi alle prestazioni ispettive saranno riscossi dal Servizio scrivente in applicazione del Tariffario Regionale in vigore fino al 31 dicembre 2021 (9,00 € a capo macellato).

5. Le operazioni di macellazione ed il successivo esame ispettivo delle carni e dei visceri si effettueranno solamente nei giorni feriali con esclusione del sabato pomeriggio.

6. I suini macellati il sabato mattina, dovranno essere pronti per la visita sanitaria entro e non oltre le ore 10.00.

7. I norcini impiegati nelle operazioni di macellazione e lavorazione delle carni dovranno essere iscritti all’elenco delle persone formate per la macellazione uso famiglia presso il Servizio Veterinario AUSL Bologna.

8. La macellazione deve avvenire nel rispetto delle norme del benessere animale ed è pertanto vietata la macellazione che non preveda lo stordimento dell’animale.

9. Le carni e i visceri degli animali macellati dovranno essere sottoposte a lavorazione solo dopo la visita ispettiva del veterinario ufficiale.

10. Le carni ottenute potranno essere consumate solo dopo l’effettuazione dell’esame trichinoscopico. Dette carni potranno comunque essere lavorate e trasformate, senza allontanarle dalla sede di macellazione.

11. Gli animali da sottoporre a macellazione possono provenire:
- dal proprio allevamento regolarmente registrato in BDN, anche nel caso di “allevamento familiare per autoconsumo”;
- da allevamenti registrati in BDN che effettuino la movimentazione esclusivamente con causale “uscita per macellazione domiciliare per autoconsumo”.

12. La commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali per uso familiare è vietata.

13. La prenotazione/comunicazione deve essere effettuata, come di consueto, o in Comune o presso gli Uffici Veterinari locali della AUSL di Bologna, nei giorni ed orari di ufficio indicati nell’allegato 2 “ Sedi territoriali e orari” con almeno 2 giorni di anticipo con consegna diretta del modulo completamente compilato (allegato 1), concordando con il Veterinario Ufficiale, l’ora di conclusione delle operazioni di macellazione, oppure è possibile comunicare la macellazione anche via internet al seguente link.

Modulo

Sanzioni
Nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, l’attività di macellazione degli animali in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento (CE) n.853/2004, è considerato reato ai sensi dell’art. 6 comma 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007 n.193. 
In caso di non conformità alle norme in materia di benessere e protezione degli animali, salute degli animali, non corretta gestione dei SOA, l’Autorità competente adotta i provvedimenti di cui all’articolo 5 del dlgs 27/2021 e, laddove applicabili, accerta e contesta le sanzioni previste dalle norme specifiche.


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