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Regolamentazione dell’utilizzo degli impianti a biomassa

 

In vigore da oggi e fino al 30 aprile 2022 le norme relative all'uitlizzo degli impianti a biomassa previste dal PAIR - Piano Aria Integrato Regionale.

A) nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multi combustibile, divieto di utilizzo di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” (così come definito nell'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti

B) obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di pellet certificati conformi alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, oltre che di rispetto delle tipologie di combustibile previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V del D.Lgs n. 152/2006, ossia "Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti";

C) divieto di abbruciamento di residui vegetali, fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria.

È inoltre prevista una deroga limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria.
Gli abbruciamenti dei residui vegetali in deroga a tale divieto dovranno essere attuati e comunicati secondo le modalità definite dall'Allegato 2 della DGR 189/2021. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

Con l'adozione dell'Ordinanza sindacale n. 25 del 21.10.2021 è stato sancito (al punto c della stessa) il divieto sul territorio comunale, come per tutto l’agglomerato di Bologna, di abbruciamento di residui vegetali:

C) divieto di abbruciamento di residui vegetali, fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria. È inoltre prevista una deroga limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. Gli abbruciamenti dei residui vegetali in deroga a tale divieto dovranno essere attuati e comunicati secondo le modalità definite dall'Allegato 2 della DGR 189/2021. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;


La possibilità di deroga citata dal predetto comma c) è disciplinata nell’ALLEGATO 2 ad oggetto “Modalità di attuazione e comunicazione degli abbruciamenti dei residui vegetali in deroga al divieto previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della DGR 33/2021” alla Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/02/2021, che così recita:

Allegato 2: Modalità di attuazione e comunicazione degli abbruciamenti dei residui vegetali in deroga al divieto previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della DGR 33/2021.
La deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali, previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della DGR 33/2021, è limitata alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. L’abbruciamento dovrà essere effettuato con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. L’abbruciamento deve sempre essere comunicato con le modalità individuate dal Regolamento forestale n. 3/2018 e dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi: il preventivo avviso dovrà essere reso telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un’e-mail all’indirizzo “so.emiliaromagna@vigilfuoco.it” o, appena sarà disponibile, tramite l’apposito applicativo web. Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione. Dell’abbruciamento verranno informate le Centrali operative dei Vigili del Fuoco, le Stazioni Carabinieri Forestali e le Amministrazioni comunali competenti per territorio. L’abbruciamento deve avvenire entro 48h dalla comunicazione. La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.  

Per completezza d'informazione, si precisa che gli abbruciamenti connessi a malattie delle piante (e eseguiti in deroga al divieto di cui sopra) devono essere comunicati al Servizio Fitosanitario Regionale con le modalità disposte dallo stesso Servizio Fitosanitario. Sarà poi il Servizio Fitosanitario a informare i Vigili del Fuoco che provvederanno a registrare la comunicazione nell’apposito database affinché ne siano informati anche i Carabinieri Forestali e i Comuni. Per questo motivo chi risponde al Numero Verde Regionale non può registrare abbruciamenti di piante malate effettuati in pianura in questo periodo di divieto.

Allegato 2 alle DGR 189/21

D) l'adozione delle seguenti misure emergenziali da attivare quando le verifiche effettuate da ARPAE, sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo:

1)    divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva inferiore a “4 stelle” ;

2)    divieto di combustione all'aperto di qualsiasi tipologia (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio, ecc.) anche relativamente alle deroghe di cui all'art. 182, c. 6-bis del D.Lgs. 152/2006;

3) abbassamento del valore massimo della temperatura negli ambienti riscaldati che non deve superare i 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, associative o di culto, nelle attività commerciali e che non deve superare i 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali;

Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e permangono fino al giorno di verifica seguente.

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020), e disponibili sul sito www.arpae.it

Ordinanza

 


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