Avviso pubblico
La quota di proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria verrà assegnata a enti esponenziali delle confessioni religiose per un importo complessivo per il periodo 2010-2012 pari a euro 34.011,86.
Scedenza di presentazione delle domande: 22 gennaio 2021
In virtù delle previsioni di cui all’art. 9 comma 1 lettera h) della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio” e al punto 1.6 della delibera del Consiglio Regionale n. 186/2018 del 20 dicembre 2018, una quota pari al 7% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) è destinata dai Comuni agli Enti esponenziali delle confessioni religiose, individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, mediante rimborso delle spese documentate relative ad interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, tenendo conto anche del valore monumentale e storico culturale degli edifici.
A chi è rivolto:
• Aventi diritto all'erogazione della quota degli oneri di urbanizzazione secondaria sono gli enti esponenziali della Chiesa cattolica e quelli delle altre confessioni religiose organizzate ai sensi degli artt. 7, 8 e 19 della Costituzione aventi una presenza diffusa organizzata e stabile nel territorio comunale, con ciò intendendo la presenza di una comunità religiosa significativa che disponga almeno di un edificio di culto.
• In mancanza di un’intesa con lo Stato o del riconoscimento della personalità giuridica, la natura di confessione religiosa dovrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo Statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione.
Gli edifici che interessano il presente bando sono:
• Edifici compresi negli elenchi di cui al D.Lgs. 42/2004 - parte II (Beni culturali), con le relative aree di pertinenza;
• Edifici che, pur non ricompresi nel sopra richiamato elenco, siano individuati dallo strumento urbanistico vigente per il particolare interesse storico-architettonico o culturale o testimoniale, con le relative aree di pertinenza.
• Edifici che, pur non rappresentando particolare interesse storico architettonico, costituiscono luogo stabile di svolgimento di attività di culto o connesse al culto come definite dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 849/98.
Per edifici di culto e relative pertinenze si intendono:
• Gli edifici aperti al culto pubblico, nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli, e le loro pertinenze;
• Gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, cioè edifici adiacenti o comunque connessi con gli edifici per il culto nei cui locali siano svolte in via prevalente attività correlate alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementare (tra queste rientrano in via esemplificativa gli immobili per l’esercizio del ministero pastorale destinati alle abitazioni dei ministri del culto e quelli destinati alla formazione religiosa). Nella nozione di pertinenze di edifici di culto sono comprese anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.