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IMU 2020: confermate le scadenze consuete

 

Scadenza confermata
Il 19 maggio scorso è stato pubblicato il tanto atteso DL Rilancio (n° 34/2020). Alla luce della lettura del decreto risulta chiaro che lo Stato ha deciso di non rinviare la scadenza del pagamento dell’IMU in acconto 2020.
È dunque necessario che ogni soggetto passivo IMU proceda, entro il 16 giugno, al pagamento della rata di acconto 2020.
La quasi totalità dei contribuenti dovrà effettuare il pagamento dello stesso importo versato in acconto nel 2019, dal momento che le aliquote sono state confermate negli stessi valori 2019. 
N.B. Per la guida IMU 2020 e tutti gli approfondimenti vai alla sezione dedicata del portale.

Che cosa accade a chi non paga l’acconto?
Non ci sono immediate ripercussioni. Tuttavia, in base all’attuale formulazione della legge, chi non rispetta la scadenza è in mora, ossia soggetto all’applicazione di una sanzione. Al momento può rimediare al mancato pagamento dell’imposta utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso (pagamento spontaneo tardivo con applicazione di una sanzione autoridotta e degli interessi al solo tasso legale). Se, ad esempio, un contribuente non riesce a rispettare il termine del 16 giugno per il pagamento dell’acconto potrà recuperare lo stesso a dicembre applicando una sanzione del 3,75% (quella ordinaria, che si applica se l’ufficio emette l’avviso di accertamento, è pari al 30% del tributo non versato). La misura della sanzione autoridotta è in funzione del tempo (nei primi 15 giorni di ritardo vale soltanto lo 0,1% del tributo per ogni giorno di ritardo; decorsi 2 anni dalla scadenza diventa il 5%). Il ravvedimento operoso non può più essere utilizzato dal contribuente se l’ufficio emette avviso di accertamento.

Novità IMU del 2020 
La prima novità riguarda il fatto che IMU e TASI (le due componenti patrimoniali della IUC introdotte dal 2014) scompaiono e lasciano il posto alla nuova IMU, che ora trova una completa e ordinata organizzazione normativa con la legge 160 del 2019 (articolo unico, commi da 738 a 783).
Nella seduta del 21 maggio scorso il Consiglio comunale di Casalecchio di Reno ha approvato:
a) Modifiche al regolamento generale delle Entrate (è una cornice generale della materia); 
b) Un nuovo regolamento IMU (necessario a seguito dell’entrata in vigore della legge 160/2019); 
c) La deliberazione di determinazione delle aliquote della nuova IMU. Questo atto, dovuto in relazione all’entrata in vigore della legge 160/2019, conferma la misura delle aliquote già in vigore nel 2019 (separatamente per IMU e TASI, che ora si uniscono nell’unica nuova IMU). 
Non ci sono significative novità da segnalare. Si opera in un contesto di continuità per il contribuente dei regimi delle aliquote e delle agevolazioni già note. 

La nuova esenzione per il settore turistico 
Il DL 34 del 19 maggio 2020 ha introdotto una nuova esenzione IMU.
Essa è regolata dall’articolo 177 e si concretizza nell’esenzione dal pagamento della prima rata in favore, esclusivamente, dei seguenti casi (si riporta di seguito, testualmente, la parte della norma): 
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
È molto importante che sussista la condizione sopra indicata, in assenza della quale l’esenzione non spetta.
I soggetti che ritengono di poter rientrare nell’ambito di applicazione della nuova norma esonerativa possono (per gli immobili che vi ricadono) agevolarsene. Dovranno poi effettuare la dichiarazione specifica, per la quale il Comune sta valutando se introdurre un modello specifico di comunicazione. 

Servizio comunale 
Si ricorda che l’IMU è un’imposta in autoliquidazione: al calcolo e alla compilazione del documento per il pagamento deve provvedere in proprio il contribuente, eventualmente rivolgendosi ad un assistente fiscale. Il Comune, fin dal 2012, rende disponibile la piattaforma Linkmate - accessibile dalla sezione Servizi on line.
Accedendo alla stessa con le proprie credenziali (SPID o credenziali richieste con apposita registrazione) l’interessato può visualizzare la propria scheda contribuente IMU, verificando (è una sua responsabilità) i dati in possesso dell’amministrazione e i parametri applicati e immediatamente può estrarre e stampare i modelli F24 già predisposti per il pagamento. E’ a disposizione dell’interessato anche lo strumento per l’esecuzione dei pagamenti in ravvedimento operoso (nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver pagato o di aver pagato meno del dovuto).

Assistenza 
In questa fase l’assistenza dell’ufficio è erogata anzitutto in modalità virtuale, allo scopo di evitare alle persone di doversi recare in ufficio per avere mere informazioni o per chiarimenti che si possono più velocemente fornire con telefonata o e-mail. Per questa ragione chi ha necessità di assistenza è invitato a contattare l’ufficio mediante e-mail alla casella entrate@comune.casalecchio.bo.it segnalando il proprio bisogno e lasciando un recapito telefonico per il contatto.
L’accesso allo sportello avviene esclusivamente su appuntamento nell’agenda on line, disponibile dal sito del Comune.

- Per ulteriori informazioni su altri tributi e rette scolastiche leggi la notizia dedicata


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