Propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico o mobile - ::: COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (BO):::

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Propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico o mobile

Propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico

  • Dal 30° giorno antecedente quello della votazione (da venerdì 10 maggio 2024) e fino alla data di chiusura delle votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (art. 6, comma 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212).
  • Si deve ritenere proibita, oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo (Parag. 21 Circolare del Ministero dell’Interno n. 1943 dell’8 aprile 1980).
  • La norma esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite.
  • È vietata inoltre l’installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.
  • Si ritiene, invece, che le proiezioni cinematografiche e i mezzi di comunicazione audiovisivi, anche a circuito chiuso abbiano una caratterizzazione tale da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa.
    Pertanto, il loro uso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico, in mancanza di un'esplicita proibizione normativa, deve considerarsi ammissibile (Parag. 21 Circolare del Ministero dell’Interno n .1943 dell’8 aprile 1980).

Propaganda luminosa e mobile

  • Dal 30° giorno antecedente quello della votazione (da venerdì 10 maggio 2024) è vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6, comma 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

Intesa come propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose. 

Propaganda figurativa mobile

  • È ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita su mezzi mobili (Parag. 22 Circolare del Ministero dell’Interno n .1943 dell’8 aprile 1980). I veicoli che recano tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale (es. le "vele")
  • La legittimità di questa forma di propaganda elettorale risiede però nel fatto che il veicolo sia in movimento.
  • In caso contrario si configura la realizzazione di una forma di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso.

Si riporta la nota della Prefettura di Bologna del 29 gennaio 2013: "La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli c.d. “vele” è sempre consentita e a tal riguardo si richiama l’avviso del Ministero dell’Interno, per cui ove la sosta in area di parcheggio o in altri luoghi pubblici di un automezzo recante sulla sua superficie affissioni di propaganda elettorale figurativa risulti prolungata, si concretizza una duplicazione di spazi di propaganda elettorale, nel senso che diventerebbe una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. Si precisa che la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle norme del Codice della strada”.

  • Il deposito del veicolo nel periodo in cui non è utilizzato deve avvenire in luoghi che non ne consentano la visibilità.
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