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Propaganda elettorale tramite affissione di manifesti

Definizione di affissioni di propaganda elettorale

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, ad influire sulla scelta degli elettori in occasione delle consultazioni elettorali (Parag.1 Circolare del Ministero dell’Interno N. 1943/V 8 aprile 1980).

Elenco a titolo puramente esemplificativo di ciò che può costituire mezzo di propaganda elettorale mediante affissione

  1. gli stampati di qualsiasi genere inerenti direttamente alla propaganda elettorale;
  2. gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
  3. gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale o altro, che possano avere qualsiasi riferimento anche indiretto alla propaganda elettorale;
  4. le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
  5. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di simboli di partiti, anche non partecipanti alla competizione elettorale, ed i raggruppamenti o gruppi politici già esistenti o costituitisi in occasione delle consultazioni;
  6. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di contrassegni dì liste o di candidature;
  7. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica italiana o di altri Stati;
  8. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case Regnanti o ex regnanti;
  9. gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale (art.1, comma 2 della Legge  4 aprile 1956, n.212).

Come effettuare la propaganda elettorale tramite affissione

  • A partire dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, le affissioni di manifesti possono aver luogo solo negli appositi spazi, stabiliti e assegnati dalla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 212/1956 e successive modificazioni. Tali spazi sono stabiliti ed assegnati con deliberazione di Giunta tra il 33° e il 30° giorno antecedente la data della votazione.  
  • Le affissioni devono riportare il nominativo del committente responsabile (art. 3, comma 2 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515). Il committente responsabile è colui che commissiona la stampa del materiale e ne è responsabile.
  • Lo spazio spettante a ogni lista è di metri 2 di altezza per metri 1 di base (art. 3, comma 2 della Legge 4 aprile 1956, n. 212).
  • Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste (art. 3, comma 2 della Legge 4 aprile 1956, n. 212).
  • Quando è possibile procedere alle affissioni: una volta comunicato l’esito del sorteggio delle liste ammesse alla consultazione a cui la Giunta comunale assegna poi gli spazi.
  • Fino a quando è possibile procedere alle affissioni: l’art. 9, comma 1 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 sancisce il divieto, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, di nuove affissioni di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda elettorale.

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, sono vietate (Parag. 6 Circolare del Ministero dell’Interno N.1943 dell’8 aprile 1980):

  • l'affissione dei manifesti al di fuori degli appositi spazi stabiliti dalla Giunta comunale;
  • l'affissione o l'esposizione di stampati murali o altri e di manifesti inerenti alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, su palloni o aerostati ancorati al suolo. Può essere consentita l'affissione di stampati inerenti la propaganda elettorale su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, roulotte, carrelli, ecc., i quali, però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico; i mezzi in questione debbono essere in movimento (propaganda itinerante);
  • l’esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all' art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Si tratta dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto. Nelle predette bacheche o vetrinette si possono effettuare solo le affissione di quotidiani e periodici. L’eccezione vale anche per i giorni della votazione (art. 9, comma 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212);
  • l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei relativi diritti.
  • le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, opere d’arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi ecc. (art. 1, comma 4 della Legge 4 aprile 1956, n. 212).
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