Unioni civili - ::: COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (BO):::

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Unioni civili

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 , con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Interno, saranno impartite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri dello stato civile in attesa dei decreti legislativi  che nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge dovranno essere adottati dal Governo al fine di adeguare le legge vigenti al nuovo istituto.

Riteniamo quindi  opportuno fornire alcuni chiarimenti sulla nuova legge,  in attesa dei provvedimenti  normativi  sopra descritti che forniranno  all’ufficio dello Stato Civile del Comune di Casalecchio di Reno le indicazioni operative necessarie per applicare le novità di seguito descritte.

Modalità di costituzione delle unioni civili :

a)  due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile rendono una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

L’ufficiale di stato civile provvede poi alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.

b)  a seguito di  una rettificazione di sesso,  i coniugi  manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili. Ne consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Attenzione, vi sono delle cause che impediscono la costituzione delle unioni civili:

* l’esistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
* l’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
* l’esistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile ( Non possono contrarre matrimonio fra loro: gli ascendenti e i discendenti in linea retta;  i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; lo zio e la nipote, la zia e il nipote ecc..); non possono inoltre contrarre unione civile lo zio e il nipote e la zia e la nipote, dove si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87 del codice civile;
* la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Il regime patrimoniale
Il   regime  ordinario  è  la  comunione  dei   beni, a  meno  che  la coppia  decida  per  una  diversa convenzione patrimoniale (separazione  dei  beni).

Gli obblighi reciproci
Dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c'è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. La coppia è tenuta alla coabitazione fissando un indirizzo e una residenza comune.

I diritti successori: pensione, Tfr ed eredità
La pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell'unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimonio: al partner superstite va la "legittima", cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

Il cognome
La coppia può decidere di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi , mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. 
Oppure può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.

Lo scioglimento dell’unione civile
L’unione civile  si scioglie per morte di una delle parti.  All’unione civile si applica anche gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali.

Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al Sindaco quale ufficiale di stato civile.

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