Raccolte firme - ::: COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (BO):::

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Raccolte firme per proposte di legge, Referendum e sottoscrizione liste 

Come presentare una raccolta firme

I Comitati promotori delle diverse iniziative devono inviare una richiesta con allegata modulistica all’Ufficio Elettorale del Comune nella quale devono essere indicati:

  • data di scadenza della raccolta firme
  • nome e cognome del referente 
  • recapiti a cui rivolgersi

Come presentare la documentazione

  1. di persona presso SEMPLICE Sportello Polifunzionale
  2. tramite la casella PEC - Posta Elettronica Certificata comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Al termine del periodo di raccolta firme, l’Ufficio Elettorale provvede all’autenticazione dei moduli, che una volta completati, vengono inoltrati al Comitato promotore.

Chi può firmare

  • I cittadini italiani, elettori del Comune di Casalecchio di Reno
  • Se il Comitato promotore lo consente, possono firmare anche i non residenti nel Comune di Casalecchio di Reno.

In che modo firmare

Il cittadino deve presentarsi di persona presso SEMPLICE - Sportello Polifunzionale con un documento d’identità o riconoscimento in corso di validità. 

Richiesta informazioni

Tel. 800/011837 (numero verde, solo da rete fissa) - 051/598111


Raccolte firme disponibili presso lo Sportello SEMPLICE

 

Raccolte di firme per richieste di referendum abrogativi:

Attualmente non sono presenti raccolte firme di questo tipo.

 
Raccolte di firme per progetti di legge di iniziativa popolare:
 

> Modifiche agli articoli 32, 75 e 135 della Costituzione e alla Legge Costituzionale 25 maggio 1970 n. 352 - G.U. Serie Generale n. 111 del 13/05/2023

Rivolta a tutti i cittadini (residenti e non)
Scadenza: lunedì 16 ottobre 2023

Quesiti:

1) Capo I. Modifica all'Art. 32 Costituzione in materia di diritto alla salute
«All’art. 32 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole “e interesse della collettività,” sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Nessuno può essere obbligato, direttamente o indirettamente, ad un determinato trattamento sanitario, diagnostico o terapeutico.
c) è aggiunto il seguente terzo comma:
“Nessuno può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, né sottoporre alcuno a trattamenti sanitari potenzialmente rischiosi per la salute dell’individuo. Sono vietati i trattamenti sanitari obbligatori collettivi o generalizzati, anche di natura preventiva.”.»
2) Capo II. Modifica all'Art. 75 Costituzione e alla Legge Costituzionale 25/05/1079 n. 352 in materia di referendum
«ART.2
All’art.75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole “cinquecentomila elettori” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione,”;
b) al secondo comma le parole “, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali” sono soppresse;
c) al quarto comma le parole “se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e” sono soppresse; alla fine del comma sono inserite le seguenti parole: “Le schede bianche o nulle non concorrono alla determinazione del risultato della consultazione”.
ART.3
Alla Legge costituzionale del 25/05/1970 n.352 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 3, comma 1, le parole “cinquecentomila elettori,” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori residenti in almeno tre regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione,”;
b) all’art. 7 comma 1, la parola “cinquecentomila” è sostituita dalla parola “cinquantamila”;
c) all’art.8, comma 6, dopo le parole “ai quali appartengono i sottoscrittori” e prima delle parole “che ne attestano la iscrizione nelle liste” è inserito il seguente inciso “-nella misura del 10% delle firme raccolte estratte a campione –”; dopo le parole “in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.” sono inserite le seguenti parole “I certificati sono richiesti dall’ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione”.
d) all’art. 9, comma 1, le parole “e dei certificati elettorali” sono soppresse;
e) all’art.13, comma 2, le parole “500mila elettori” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori”;
f) all’art.27, comma 1, le parole “500mila elettori” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori”;
g) all’art. 28, comma 1, le parole “e dei certificati elettorali” sono soppresse;
h) l’art. 31 è abrogato;
i) all’art. 33, comma 1, le parole “non oltre il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza e’ stata pronunciata”, sono sostituite dalle parole “non oltre 30 giorni dopo la comunicazione della predetta ordinanza”; al comma 4, le parole “il 10 febbraio” sono sostituite dalle parole “30 giorni dal giorno della deliberazione in camera di consiglio”;
j) all’art.34, comma 1, le parole “una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno” sono sostituite dalle parole “una domenica ed un lunedì entro due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale”; al terzo comma la parola “365°” è sostituita dalla parola “30°”;
k) all’art.36, comma 1, le parole “all’accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto,” sono soppresse.».
3) Capo III. Modifica all'Art. 135 Costituzione in materia di nomina dei giudici della Corte Costituzionale e formazione di elenchi
«ART.4
All’art.135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: “La Corte costituzionale è composta di quindici giudici eletti dai cittadini a suffragio universale diretto”;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “I giudici sono scelti tra i magistrati anche a riposo della giurisdizione superiore ordinaria, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio, iscritti su domanda degli interessati in apposito elenco costituito entro 6 mesi prima di ciascuna elezione”.
c) al terzo comma la parola “nove” è sostituita dalla parola “sei”; le parole “e non possono essere nuovamente nominati” sono sostituite dalle parole “e possono essere rieletti dai cittadini”;
d) al comma 4 la parola “termine” è sostituita da “mandato”; dopo la parola “mandato” sono inserite la seguenti parole “, in caso di mancata rielezione,”; alla fine della frase  è aggiunta la seguente parte: “In caso di cessazione anticipata delle funzioni di uno o più giudici subentrano i primi non eletti, sino alla copertura delle cariche rimaste vacanti e sino alla scadenza del mandato in corso”;
e) al comma 7 le parole “che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari” sono sostituite dalla seguente parte: “compilato ogni sei anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari e contestualmente a tale nomina”.».

 

> Disposizioni in materia di salario minimo

Promotore: UNIONE POPOLARE
Rivolta ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Casalecchio di Reno
Scadenza: venerdì 10 novembre 2023

Proposta di legge
Art. 1
Definizione Ogni lavoratore di cui all’art. 2094 c.c., visto l’art. 36, comma 1, della Costituzione ha diritto, con riferimento alla paga base oraria, ad un trattamento economico minimo orario non inferiore a 10 EURO lordi l’ora.
Qualora il datore di lavoro corrisponda una paga base oraria inferiore a quanto previsto al comma 1, il trattamento economico che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi del comma 1 è quello del contratto collettivo nazionale di settore che stabilisce per i lavoratori il trattamento economico di miglior favore e la cui paga base non sia inferiore nel minimo a 10 euro all’ora al lordo degli oneri di legge, contributivi e fiscali. La retribuzione oraria lorda minima di 10 euro deve intendersi riferita al livello di inquadramento più basso previsto dalla contrattazione collettiva. Ogni lavoratore ha inoltre diritto al pagamento della tredicesima mensilità, delle retribuzioni differite, delle ore di lavoro straordinario, degli scatti di anzianità e altre competenze previste dai CCNL di settore applicati al rapporto di lavoro e che prevedano una paga base non inferiore a quanto previsto dal comma 1. Ai fini dell’applicazione della presente legge è fatta salva l’applicazione al lavoratore / lavoratrice dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che prevedono un trattamento economico minimo orario, corrispondente al livello di inquadramento più basso, superiore all’importo del trattamento economico minimo legale.
Art. 2
Meccanismo di rivalutazione Con decreto del Ministero del Lavoro, il minimo salariale si rivalorizza alla data del primo gennaio e del primo luglio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Unione Europea (IPCA).
Art. 3
Applicazione ai rapporti di lavoro non subordinato La disciplina di cui alla presente legge si applica ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali. Il compenso di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale – identificato secondo quanto previsto dall’art. 1 della presente legge – che disciplina, nel medesimo settore o in settori affini, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa opera o servizio.
Art. 4
Sanzioni Il datore di lavoro che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall’art. 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. Al datore di lavoro che consapevolmente affida l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un soggetto che non rispetta quanto previsto dall’articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da 500 euro a 1.000 euro per ciascun lavoratore, commisurato alla durata e all’entità della violazione. In deroga a quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 689 del 1981, non si applica il regime del pagamento in misura ridotta. In caso di reiterazione si applicano le sanzioni di cui al comma 1 e 2 maggiorate per un terzo. In tutti i casi successivi alla prima reiterazione l’importo è elevato fino alla metà. In aggiunta alla sanzione amministrativa di cui al co.1, il datore di lavoro è tenuto anche, nei riguardi del lavoratore, all’erogazione di tutte le differenze retributive maturate fino all’applicazione della retribuzione di cui all’art. 1, co. 1, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 comporta altresì l’esclusione, per la durata di tre anni, dalla partecipazione a gare pubbliche d’appalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto subordinato non è ammessa per le aziende che violano l’art. 1 della presente legge, per la durata di tre anni. In caso di violazione di tale divieto il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Art. 5
Norme transitorie I contratti o accordi di lavoro con paga oraria inferiore al trattamento minimo legale, di cui al all’art. 1, sono adeguati automaticamente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge.

 

> Un cuore che batte

Promotore: ASSOCIAZIONE ORA ET LABORA IN DIFESA DELLA VITA
Rivolta ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Casalecchio di Reno
Scadenza: martedì 7 novembre 2023

Proposta di legge
All’art. 14 Legge 22 maggio 1978, n.194, contenente "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" si aggiunge il seguente:
«comma 1-bis. Il medico che effettua la visita che precede l'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della presente legge, è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso».

 

> Abrogazione Art. 19ter Disposizioni di coordinamento e transitorie codice penale (Leggi speciali in materia di animali)

Promotore: ASP - Rispetto per tutti gli animali
Rivolta ai cittadini residenti nel Comune di Casalecchio di Reno
Scadenza: venerdì 15 settembre 2023

Proposta di legge
«Volete voi che sia abrogato l'art 19ter "Leggi speciali in materia di animali" delle disposizioni di coordinamento e transitorie codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall'art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente alle seguenti parole: "alle manifestazioni storiche e culturali" e "nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali?"».
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