IMU fino al 2019 - ::: COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (BO):::

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IMU - Imposta Comunale Propria - fino al 2019
Cos'è
IMPORTANTE: per quello che riguarda scadenze e informazioni sull'IMU 2020 occorre consultare la notizia dedicata

È un'imposta patrimoniale applicata sul possesso di immobili (fabbricati, intesi come unità immobiliari distintamente censite in Catasto; terreni agricoli; aree fabbricabili). Il possesso si ha nel caso in cui sull’immobile si possa vantare il diritto di proprietà o uno dei diritti reali minori (superficie, abitazione, usufrutto, uso, ecc.). Sono soggetti al pagamento dell’IMU anche i concessionari su area demaniale e i titolari di contratto di leasing finanziario.

Si applica a tutti i fabbricati censiti in Catasto e il calcolo dell’imposta si fa in base alle aliquote deliberate annualmente dal Comune sul quale sorgono gli immobili. La legge prevede una serie di casi di esenzione.
come si calcola
Occorre anzi tutto calcolare la base imponibile :
a) per i fabbricati iscritti in Catasto moltiplicando la rendita (previamente rivalutata del 5%) per un apposito coefficiente moltiplicatore indicato dalla legge (vedi la guida)
b) per i terreni (qualora non coltivati da imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto) rivalutando il reddito domenicale del 25% e moltiplicando il risultato così ottenuto per 135
c) per le aree fabbricabili: occorre assumere il valore di mercato dell'area calcolato al 1° gennaio di ciascun anno di imposizione.
Alla base imponibile si applica l'aliquota prevista per la tipologia specifica, ottenendo l'imposta annua lorda.
Il conteggio viene raffinato con l'applicazione della quota di possesso, del periodo di possesso (computando come mese intero il possesso protratto per almeno 15 giorni), di eventuali riduzioni alle quali il soggetto abbia diritto. 
immobili e terreni esenti
Immobili
Sono esenti l'immobile (solo se censito in categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7) adibito ad abitazione principale, (oltre ad una pertinenza per ognuna delle categorie C2, C6 e C7) e quelli equiparati all'abitazione principale dalla legge o dal Comune. Sono esclusi dall'esenzione (e quindi devono pagare l'IMU) gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9, che rimangono assoggettati all'imposta, in quanto abitazioni "di lusso":
Relativamente al numero delle pertinenze che possono godere dell'esenzione si fa rinvio alla scheda "Soggetti passivi e caso di esenzione"
Si precisa che il trattamento dell'abitazione principale spetta solo nel caso in cui il proprietario sia residente e contemporaneamente dimorante nell'appartamento in oggetto. Se manca anche solo una delle due condizioni l'esenzione non compete.

Terreni
1 - Terreni agricoli, indipendentemente da chi li possieda (non sono richiesti requisiti soggettivi) se posti in fascia montana o pedecollinare
2 - Terreni a conduzione diretta (posseduto e direttamente coltivato da coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale), ovunque situati sul territorio comunale.

Ulteriori esenzioni
Tutti i casi elencati dall’articolo 7 del decreto legislativo 504/1992 e ss.mm.

Relativamente agli immobili degli enti non commerciali occorre seguire la disciplina che ha innovato la materia (art. 91 bis del DL 1/2012)
Scadenze 

Acconto: da versare entro e non oltre il 17 giugno 2019
A termini di legge deve essere versato almeno il 50% dell'imposta calcolata applicando le aliquote, riduzioni o detrazioni in vigore l'anno precedente.

Saldo: da versare entro il 16 dicembre 2019
In occasione del saldo il contribuente provvede a ricalcolare per intero l'IMU dovuta per tutto l'anno e versa la differenza fra questo importo e quanto versato in acconto. 

Il pagamento si effettua utilizzando il modello F24 e arrotondando i decimali per difetto se inferiori o uguali a 49 centesimi, per eccesso se superiori. Non si deve effettuare il versamento se l'imposta è inferiore o uguale a 12,00 euro
agevolazioni
Le agevolazioni si suddividono in tre gruppi:
1) Aliquote agevolate, cioè inferiori all'aliquota ordinaria fissata dal Comune
2) Agevolazioni previste dalla norma istitutiva dell’IMU fin dall’origine: a) riduzione per inagibilità o inabitabilità; b) riduzione per gli immobili storici
3) Nuove agevolazioni introdotte dalla legge 208 del 2015:
a) riduzione del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato a genitori o figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte alcune condizioni
b) riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato
 

 

 

 
 
Materiali scaricabili

 

 


 

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