IMU 2020 - ::: COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (BO):::

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IMU 2020
imu 2020
IMPORTANTE: 
1) entro il 16 giugno è necessario pagare la prima rata 2020
2) prevista dalla legge una nuova esenzione per le attività turistiche

A partire dal 1° gennaio 2020 si applica l’Imposta municipale propria (IMU) disciplinata dai commi 738 e seguenti della legge 160/2019. Essa non è più una componente della IUC, bensì un’autonoma imposta. Sul piano sostanziale si è realizzata una fusione tra il vecchio tributo IMU-IUC e la TASI-IUC, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti del contribuente. 
Presupposto d’imposta
Lo stesso della precedente IMU, ossia il possesso di immobili, terreni, aree fabbricabili soggetti ad imposizione. Si conferma l’esenzione dal pagamento dell’IMU per l’abitazione principale (purché non di lusso) e delle relative pertinenze (una per categoria catastale C2, C6 e C7).
come si calcola
Il calcolo dell’imposta da versare deve tener conto dei fondamentali parametri della % di possesso e dei mesi di possesso.
La legge 160, con riferimento ai mesi di possesso, ha precisato che:
“il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente” 

Occorre anzi tutto calcolare la base imponibile che avviene come nella vecchia IMU:
a) per i fabbricati iscritti in Catasto moltiplicando la rendita (previamente rivalutata del 5%) per un apposito coefficiente moltiplicatore indicato dalla legge - vedi tabella moltiplicatori 
b) per i terreni (qualora non coltivati da imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto) rivalutando il reddito domenicale del 25% e moltiplicando il risultato così ottenuto per 135
c) per le aree fabbricabili: occorre assumere il valore di mercato dell'area calcolato al 1° gennaio di ciascun anno di imposizione.

L’imposta da versare si ottiene applicando alla base imponibile (come sopra determinata) l’aliquota specifica che il Comune ha stabilito per l’anno considerato. Si determina prima l’imposta lorda (tenendo conto dei mesi e della percentuale di possesso) e si applica, eventualmente, la riduzione o detrazione di imposta se e quando spettante.
immobili e terreni esenti
Immobili
Sono esenti l'immobile (solo se censito in categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7) adibito ad abitazione principale, (oltre ad una pertinenza per ognuna delle categorie C2, C6 e C7) e quelli equiparati all'abitazione principale dalla legge o dal Comune. Sono esclusi dall'esenzione (e quindi devono pagare l'IMU) gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9, che rimangono assoggettati all'imposta, in quanto abitazioni "di lusso".
Si precisa che il trattamento dell'abitazione principale spetta solo nel caso in cui il proprietario sia residente e contemporaneamente dimorante nell'appartamento in oggetto. Se manca anche solo una delle due condizioni l'esenzione non compete.

Terreni
1 - Terreni agricoli, indipendentemente da chi li possieda (non sono richiesti requisiti soggettivi) se posti in fascia montana o pedecollinare
2 - Terreni a conduzione diretta (posseduto e direttamente coltivato da coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale), ovunque situati sul territorio comunale.

Nuova esenzione 2020 per il settore turistico (art. 177 DL 34/2020) 
Il decreto legge “Rilancio” n° 34/2020 del 19 maggio scorso (in corso di conversione) ha previsto una nuova e particolare forma di esenzione in favore del settore turistico, per il momento con riferimento alla prima rata (che si dichiara non essere dovuta).
Questa nuova esenzione spetta in favore di:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali; 
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
Chi farà ricorso a questa nuova esenzione dovrà presentare idonea dichiarazione (con modello comunale o eventualmente con la dichiarazione modello ministeriale). 
Pagina di approfondimento in costruzione

Ulteriori esenzioni
Tutti i casi elencati dall’articolo 7 del decreto legislativo 504/1992 e ss.mm.

Relativamente agli immobili degli enti non commerciali occorre seguire la disciplina che ha innovato la materia (art. 91 bis del DL 1/2012)
Riserva di quota dell’imposta allo Stato
Lo Stato riserva per sé una quota del versamento dell’Imposta e precisamente la parte più rilevante di quanto versato dai contribuenti con riferimento agli immobili di categoria D: 744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Con riferimento al gettito del 2019 dell’IMU lo Stato si è riservato circa il 22% di quanto complessivamente versato dai contribuenti di Casalecchio di Reno. Oltre a questa componente il gettito dell’IMU è stato ulteriormente assoggettato ad ulteriore trattenuta pari a 2.095.000 di euro al fine di alimentare il Fondo di solidarietà comunale, che viene utilizzato per redistribuire risorse con fini perequativi. Complessivamente il 36,34% del gettito IMU di Casalecchio di Reno viene acquisito al Bilancio dello Stato.
Scadenze 

Acconto: da versare entro e non oltre il 16 giugno 2020
A termini di legge deve essere versato almeno il 50% dell'imposta calcolata applicando le aliquote, riduzioni o detrazioni in vigore l'anno precedente.
Particolarità 2020
In via di prima applicazione della nuova IMU è consentito pagare in acconto il 50% di quanto complessivamente versato nel 2019 a titolo di IMU e TASI. 
Questa particolarità (vale solo per l'acconto 2020) implica che se il contribuente ha versato nel 2019 un importo parziale sull'anno (perché ad esempio è diventato soggetto passivo in corso d'anno) potrebbe decidere di pagare in acconto soltanto il 50% di quanto versato nel 2019. E' appena il caso di notare che in questo modo la rata a saldo sarà molto più alta di quanto pagato in acconto. Allo stesso modo se il contribuente ha acquistato la soggettività passiva nel corso del 1° semestre 2020 potrebbe non pagare alcun importo in acconto e procedere al pagamento del complessivo dovuto a dicembre.

Saldo: da versare entro il 16 dicembre 2020
In occasione del saldo il contribuente provvede a ricalcolare per intero l'IMU dovuta per tutto l'anno e versa la differenza fra questo importo e quanto versato in acconto. 

Il pagamento si effettua utilizzando il modello F24 e arrotondando i decimali per difetto se inferiori o uguali a 49 centesimi, per eccesso se superiori. Non si deve effettuare il versamento se l'imposta è inferiore o uguale a 12,00 euro
agevolazioni
Sono previsti:
a) agevolazioni nella forma di aliquota agevolata (ossia inferiore alla ordinaria, che è pari all'1,06%). Consultare la deliberazione CC n° 29 del 21 maggio 2020 (linkate, te la metto in allegato)
b) agevolazioni previste dalla legge, ossia:
* riduzione 50% per inagibilità/inabitabilità o per i fabbricati di interesse storico artistico (comma 747 lettere a e a della legge 160/2019)
* riduzione 50% per l'unico immobile di proprietà concesso in uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come propria abitazione principale e sempre che il contratto sia registrato (comma 747 lettera c) della legge 160/2019 e sempre che il test dia esito positivo 
* riduzione 25% per i canoni concordati (nota di approfondimento disponibile a breve)
Ravvedimento operoso
Se il contribuente si accorge di non aver pagato (o di aver pagato meno del dovuto) alla scadenza di legge può risolvere l’errore ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, che consente di sanare l’errore, in autonomia, pagando l’imposta, la sanzione fortemente ridotta rispetto alla misura base di legge, il 30% (la percentuale da applicare varia dallo 0,1% al 5% a seconda del ritardo espresso in giorni – vedi tavola ravvedimento), e gli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.  
Scheda di approfondimento
 

 

 

 
 
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Link utili
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