Propaganda elettorale tramite volantinaggio, banchetti e gazebo
A partire dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (da venerdì 26 agosto 2022) e fino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212).
Il getto (buttar via in qualunque direzione) e il lancio (sparpagliare confusamente dall’alto) di volantini sono proibiti in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, e in luoghi aperti al pubblico come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri, centri commerciali ecc...
Dalla formulazione della norma risulta evidente che sono proibiti solamente il getto e il lancio di volantini, mentre ne è consentita la distribuzione (Circolare del Ministero dell’Interno N.1943 dell’8 aprile 1980)
Nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale (compreso il volantinaggio) entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212).
I volantini devono riportare il nominativo del committente responsabile (art. 3, comma 2 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515)
La distribuzione di volantini è consentita, previo rilascio di apposita autorizzazione, da parte del Comandante della Polizia Locale.
Occorre presentare apposita domanda al Corpo Unico di Polizia Locale “Reno Lavino”, allegando copia del volantino che verrà distribuito.
Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire online attraverso la modulistica predisposta sulla piattaforma elixForm che prevede l’accesso mediante credenziali SPID, oppure recandosi presso lo Sportello Cittadini per la compilazione assistita.
Se i volantini o altro materiale informativo sono distribuiti da postazioni fisse (es. banchetti o gazebo) si deve presentare anche apposita comunicazione di Occupazione temporanea di suolo pubblico
La richiesta deve pervenire almeno 5 giorni prima della data per la quale è richiesta l’occupazione.
Le aree utilizzabili per i banchetti e i gazebo sono elencate nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 133/2022
Nell’area pedonale antistante l’ingresso del Municipio in Via dei Mille 9 non è consentita l’attività di volantinaggio (Parere di Giunta comunale del 02/09/2014).