Propaganda tramite iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni
L'art. 1, comma quattro, della legge 4 aprile 1956, n. 212 vieta le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.
In considerazione della finalità della legge (consistente nella tutela dell’ estetica cittadina e del patrimonio artistico) il divieto citato deve essere interpretato nella forma più estensiva possibile. E’ evidente, infatti, a titolo di esempio, che, pur non essendo comprese nella indicata elencazione, non possono ritenersi consentite le iscrizioni su monumenti od opere d'arte dì qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi, ecc. (Circolare del Ministero dell’Interno N.1943 dell’8 aprile 1980)