Propaganda elettorale tramite affissione di manifesti
Costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente, ad influire sulla scelta degli elettori in occasione delle consultazioni elettorali (Circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V 8 aprile 1980):
A titolo puramente esemplificativo, possono costituire mezzi di propaganda elettorale mediante affissione:
a) gli stampati di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale;
b) gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
c) gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che possano avere qualsiasi riferimento anche indiretto alla propaganda elettorale;
d) le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
e) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di simboli di partiti, anche non partecipanti alla competizione elettorale, ed i raggruppamenti o gruppi politici già esistenti o costituitisi in occasione delle consultazioni;
f) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di contrassegni dì liste o di candidature;
g) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica italiana o di altri Stati;
h) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case Regnanti o ex regnanti;
i) gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
La legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha abolito la propaganda indiretta.
Rimane solo la propaganda diretta, riservata ai candidati e ai partiti/gruppi politici, che partecipano direttamente alle elezioni ed hanno diritto all'assegnazione di spazi per l'affissione dei manifesti senza obbligo di presentare alcuna richiesta in tal senso. Spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base (art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212).
L’art. 2, comma 1 della legge 4 aprile 1956 n. 212 stabilisce che tra il 33° e il 31° giorno precedente la data delle elezioni (da martedì 23 a giovedì 25 agosto 2022) la Giunta comunale provvede a stabilire e a delimitare gli spazi destinati alle affissioni su appositi tabelloni della propaganda elettorale.
In particolare, distintamente per ciascuna elezione, stabilisce e delimita gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o candidature uninominali. In particolare, le giunte dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature, all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi distintamente per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica.
Spazi stabiliti dalla Giunta
A partire dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (da venerdì 26 agosto 2022) è vietata (Circolare del Ministero dell’Interno n. 1943 dell’8 aprile 1980):
- l'affissione dei manifesti sia al di fuori degli appositi spazi stabiliti dalla Giunta comunale (es. spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni), sia negli spazi assegnati alle liste concorrenti;
- l’esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all' art.28 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. Nelle predette bacheche o vetrinette si possono effettuare le affissione di quotidiani e periodici. L’eccezione vale anche per i giorni della votazione (art. 8 della legge 24 aprile 1975 n. 130)
- l'affissione o l'esposizione di stampati murali od altri e di manifesti inerenti alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.
Termine finale della propaganda elettorale mediante affissioni
L'articolo 8 della legge 24 aprile 1975 n. 130 sancisce il divieto, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale. Quindi, ad iniziare dalle ore 00.01 del sabato precedente il giorno della votazione (sabato 24 settembre 2022), non è consentita l’affissione di nuovi mezzi di propaganda elettorale negli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.
Le affissioni devono riportare il nominativo del committente responsabile (art. 3, comma 2 della legge 10 dicembre 1993 n. 515).