Propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico o mobile
PROPAGANDA LUMINOSA O FIGURATIVA A CARATTERE FISSO IN LUOGO PUBBLICO
Dal 30° giorno antecedente quello della votazione (da venerdì 26 agosto 2022) è vietata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 130/1975 è vietata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 130/1975 la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (compresi i tabelloni, gli striscioni o drappi).
Si deve pertanto ritenere proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.
La norma esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite.
PROPAGANDA LUMINOSA E MOBILE
Dal 30° giorno precedente la votazione (da venerdì 26 agosto 2022) è vietata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 130/1975 ogni forma di propaganda luminosa mobile.
La norma è intesa a proibire la propaganda elettorale eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose.
Al contrario, deve ritenersi consentita ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. Es. utilizzo delle c.d. “VELE”.
Al riguardo si richiama l’avviso del Ministero dell’Interno per cui: “ove la sosta in area di parcheggio o in altri luoghi pubblici di un automezzo recante sulla sua superficie affissioni di propaganda elettorale figurativa risulti prolungata, si concretizza una duplicazione di spazi di propaganda elettorale in violazione dell’art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni”. Si precisa inoltre che la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle norme del Codice della strada. Il rimessaggio delle c.d. “vele” deve avvenire in luoghi e con modalità tali da non configurare una forma di violazione dell’art.6 citato NON CONSENTENDONE LA VISIBILITA’.
E’ inoltre consentita la propaganda su mezzi pubblici nei limiti e nel rispetto della propaganda mobile e delle norme del Codice della strada.