Convivenza di fatto - ::: COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (BO):::

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Convivenza di fatto

Per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso, coabitanti  e aventi dimora abituale nel Comune e unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione. I due conviventi inoltre non possono essere sposati o uniti da unione civile, né fra loro né con altre persone.

La convivenza di fatto si costituisce con una dichiarazione  che deve essere presentata all’Ufficio Anagrafe del Comune (la data di decorrenza è quella in cui si fa la dichiarazione).
La dichiarazione deve essere fatta da entrambi i conviventi e può essere presentata:

* al momento della richiesta di iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero o da altro Comune o del cambiamento di abitazione all’interno del Comune di Casalecchio di Reno,

* per le coppie già residenti e coabitanti nella stessa abitazione (appartenenti o no allo stesso stato di famiglia), in un momento successivo alla loro convivenza.

icona pdf 16px Diritti riconosciuti ai conviventi

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
a) matrimonio o unione civile tra i conviventi o con altre persone, decesso di un convivente e cessazione della coabitazione nel Comune di Casalecchio di Reno di uno o entrambi i componenti
b) cessazione del legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale a seguito di dichiarazione  di uno o entrambi i conviventi.

Il contratto di convivenza
I  conviventi  di  fatto  possono  anche  regolare  i rapporti  patrimoniali  relativi  alla loro vita in comune con la  firma di un contratto di convivenza davanti ad un notaio o un avvocato.  Questi ultimi  provvedono,  entro  10  giorni  dall’avvenuta  stipula,  a  trasmetterne  copia  all’Ufficio Anagrafe. L'invio  deve  essere  fatto  al  seguente  indirizzo  di posta  certificata  del Comune di Casalecchio di Reno: anagrafe@comune.casalecchio.bo.it 
L’Ufficio  Anagrafe  conserva  la  copia  di  tale  contratto  e  registra  nei  propri  archivi  i  dati relativi alla data, al luogo della stipula ed alla trasmissione.

Il contratto può contenere:
a) l’indicazione della residenza dei conviventi di fatto
b) le  modalità  con  cui  i  conviventi  contribuiscono  alle  necessità  della  vita  in  comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo
c) il regime patrimoniale tra i conviventi.

Il contratto si scioglie per:
a) accordo  delle  parti (atto  pubblico  o  scrittura  privata  firmata  da entrambi i conviventi ed autenticata dal notaio o avvocato)
b) recesso unilaterale (il notaio o l'avvocato che riceve l'atto deve poi notificarne copia all'altro  convivente)
c) matrimonio  o unione civile tra i  conviventi o  tra un  convivente ed un'altra persona (chi ha contratto matrimonio o unione civile deve dare comunicazione all'altro convivente e al  notaio o avvocato che ha redatto il contratto)
d)  morte  di  uno  dei  conviventi  ( il  convivente  superstite  o  i  suoi  eredi  devono  darne comunicazione  al  notaio o  all’avvocato  che  ha  redatto  il  contratto di convivenza, che a sua volta  notifica il suo scioglimento all'Ufficio Anagrafe del Comune.

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