Riconciliazione tra coniugi separati
I coniugi separati che si sono riconciliati possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza l’intervento del giudice, tramite una dichiarazione fatta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il matrimonio è stato celebrato oppure dove è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.
Nella dichiarazione deve risultare la data di riconciliazione (che può essere anche anteriore alla data della dichiarazione di riconciliazione).
L'Ufficiale dello Stato Civile scrive il relativo atto e lo annota provvede all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Gli interessati possono poi chiedere l'estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione.
Documenti da presentare:
* la copia della sentenza od omologa della separazione presso il Tribunale
* i documenti d’identità o di riconoscimento validi dei richiedenti
* il modulo di domanda
Per presentare la domanda o per avere informazioni occorre prenotare un appuntamento.
Attenzione: il giorno dell'appuntamento devono presentarsi entrambi i coniugi