L'orario in cui è consentito tenere acceso il riscaldamento delle abitazioni è compreso fra le ore 5 e le ore 23, per un massimo di 14 ore giornaliere.
Al di fuori di questo periodo gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (7 ore) con ordinanza del Sindaco.
Temperatura:
20° con + 2° di tolleranza massimo, considerando la temperatura media degli ambienti;
DEROGHE:
Fra gli edifici che possono tenere accesi gli impianti termici anche al di fuori del periodo previsto e per un arco temporale superiore a quello consentito rientrano le seguenti categorie:
- Ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
- Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili solo se adibiti a scuole materne e asili nido;
- Alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- Piscine, saune e assimilabili;
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Fra gli edifici che possono tenere accesi gli impianti termici solo nel periodo previsto ma per un arco temporale superiore a quello consentito rientrano le seguenti categorie:
- Uffici e assimilabili;
- Attività commerciali e assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni.
Ulteriori deroghe in caso di eccezionali eventi climatici vengono di volta in volta stabilite con ordinanza del Sindaco.
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