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Propaganda elettorale tramite volantinaggio

È possibile effettuare la comunicazione di volantinaggio compilando il modulo online Comunicazione o Domanda per propaganda elettorale


Come effettuare la propaganda elettorale tramite volantinaggio

  • Dal 30° giorno antecedente quello della votazione (da venerdì 10 maggio 2024) è vietato il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6, comma 1 della Legge  4  aprile  1956, n. 212 ), cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, e in luoghi  aperti al pubblico come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri, centri commerciali ecc. (Parag. 23 Circolare del Ministero dell’Interno n. 1943 dell’8 aprile 1980).
    Dalla formulazione della norma risulta evidente che sono proibiti solamente il lancio (sparpagliare confusamente dall’alto) e il getto (buttar via in qualunque direzione) di volantini.
  • È invece consentita la distribuzione, intesa come la consegna ai passanti o nei pubblici esercizi, cinema, ecc. o anche la posa nelle buche delle lettere (Parag. 23 Circolare del Ministero dell’interno 08/04/80 n. 1943/V).
  • È vietato collocarli sui veicoli in sosta (es. sotto i tergicristalli o nelle portiere delle auto) (art.7 del Regolamento comunale di di Polizia Urbana).
  • I volantini devono riportare il nominativo del committente responsabile (art. 3, comma 2 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515).
  • Nell’area pedonale antistante l’ingresso del Municipio in via dei Mille 9 non è consentita l’attività di volantinaggio (Parere di Giunta comunale del 02/09/2014).
  • Nel giorno destinato alla votazione il volantinaggio è vietato entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212).
    Quindi è consentita la distribuzione, anche nei giorni delle votazioni, ad una distanza superiore ai 200 metri dall'ingresso del seggio.

Come effettuare la comunicazione per il volantinaggio

  • Almeno 7 giorni prima della data di distribuzione, è necessario effettuare una comunicazione per il volantinaggio da presentare al Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino (art. 7 del Regolamento comunale di Polizia Urbana).
    La comunicazione può essere fatta:
    • compilando il modulo Comunicazione o Domanda per propaganda elettorale sulla piattaforma elixForms, che prevede l’accesso mediante credenziali SPID
    • recandosi presso SEMPLICE - Sportello Polifunzionale Cittadini per la compilazione assistita.
  • Se si effettua il volantinaggio utilizzando banchetti e gazebo, le aree in cui sono collocabili sono elencate nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12 marzo 2024.
  • Se i volantini o altro materiale informativo sono distribuiti da postazioni temporanee mobili (es. banchetti o gazebo) si deve presentare anche apposita domanda di Occupazione temporanea di suolo pubblico al Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino.

Vedi sezione Banchetti e gazebo

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