Convivenza di fatto
Per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso, coabitanti e aventi dimora abituale nel Comune e unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione. I due conviventi inoltre non possono essere sposati o uniti da unione civile, né fra loro né con altre persone.
La convivenza di fatto si costituisce con una dichiarazione che deve essere presentata all’Ufficio Anagrafe del Comune (la data di decorrenza è quella in cui si fa la dichiarazione).
La dichiarazione deve essere fatta da entrambi i conviventi e può essere presentata:
* al momento della richiesta di iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero o da altro Comune o del cambiamento di abitazione all’interno del Comune di Casalecchio di Reno,
* per le coppie già residenti e coabitanti nella stessa abitazione (appartenenti o no allo stesso stato di famiglia), in un momento successivo alla loro convivenza.
Diritti riconosciuti ai conviventi
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
a) matrimonio o unione civile tra i conviventi o con altre persone, decesso di un convivente e cessazione della coabitazione nel Comune di Casalecchio di Reno di uno o entrambi i componenti
b) cessazione del legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale a seguito di dichiarazione di uno o entrambi i conviventi.
Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono anche regolare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la firma di un contratto di convivenza davanti ad un notaio o un avvocato. Questi ultimi provvedono, entro 10 giorni dall’avvenuta stipula, a trasmetterne copia all’Ufficio Anagrafe. L'invio deve essere fatto al seguente indirizzo di posta certificata del Comune di Casalecchio di Reno: anagrafe@comune.casalecchio.bo.it
L’Ufficio Anagrafe conserva la copia di tale contratto e registra nei propri archivi i dati relativi alla data, al luogo della stipula ed alla trasmissione.
Il contratto può contenere:
a) l’indicazione della residenza dei conviventi di fatto
b) le modalità con cui i conviventi contribuiscono alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo
c) il regime patrimoniale tra i conviventi.
Il contratto si scioglie per:
a) accordo delle parti (atto pubblico o scrittura privata firmata da entrambi i conviventi ed autenticata dal notaio o avvocato)
b) recesso unilaterale (il notaio o l'avvocato che riceve l'atto deve poi notificarne copia all'altro convivente)
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed un'altra persona (chi ha contratto matrimonio o unione civile deve dare comunicazione all'altro convivente e al notaio o avvocato che ha redatto il contratto)
d) morte di uno dei conviventi ( il convivente superstite o i suoi eredi devono darne comunicazione al notaio o all’avvocato che ha redatto il contratto di convivenza, che a sua volta notifica il suo scioglimento all'Ufficio Anagrafe del Comune.